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Legge 366/1998: a che punto è la norma che ha avviato la mobilità ciclabile in Italia

La Legge 366/1998 è stata la prima norma nazionale a sostegno della mobilità ciclabile in Italia. Dopo quasi trent’anni, tuttavia, rimane sostanzialmente inapplicata.

Con il primo articolo di questo blog vorrei affrontare il tema della Legge 19 ottobre 1998, n. 366, intitolata “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.

Questa legge rappresenta il primo provvedimento organico italiano volto a promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Quando fu emanata era una legge abbastanza innovativa, ma a quasi trent’anni dalla sua entrata in vigore rimane a tutt’oggi una legge in gran parte disattesa. Oggi in tutta Europa l’Italia è uno dei paesi fanalino di coda della mobilità ciclistica, come si può vedere in questa mappa datata 2020. Un vero peccato.

L’elemento più rilevante della Legge 366/98 è l’articolo 10, attraverso il quale la legge modifica il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), introducendo specifici obblighi per gli enti proprietari delle strade in materia di realizzazione di percorsi ciclabili.

L’art. 10 obbliga a realizzare percorsi ciclabili adiacenti alle strade

La legge stabilisce due obblighi principali:

  1. Nuove strade (Art. 13, comma 4-bis CdS)

Per tutte le strade di nuova costruzione classificate C, D, E e F (strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali), è previsto l’obbligo di realizzare un percorso ciclabile adiacente lungo l’intero sviluppo dell’infrastruttura.

  1. Manutenzione straordinaria (Art. 14, comma 2-bis CdS)

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, gli enti proprietari devono prevedere la realizzazione o l’adeguamento del percorso ciclabile adiacente, quando tecnicamente possibile.

Le uniche categorie escluse dall’obbligo sono le autostrade (A) e le strade extraurbane principali (B), anche chiamate superstrade, vale a dire i due tipi di arterie a scorrimento veloce sulle quali, nel nostro Paese, è vietato il transito delle biciclette.

Il significato di “adiacente”

Un chiarimento rilevante è stato fornito dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici: il termine adiacente non implica una contiguità fisica assoluta.

Il percorso ciclabile può infatti svilupparsi:

  • in sede propria, parallela alla carreggiata,
  • in un tracciato alternativo ma collegato ai medesimi estremi,
  • come corsia ciclabile tracciata sulla carreggiata, se non è possibile una sede separata.

Rientrano inoltre nell’osservanza dell’obbligo anche sovrappassi, sottopassi e rotatorie, quando necessari a garantire la continuità del percorso.

Il problema della mancata applicazione

Nonostante il carattere vincolante delle norme inserite nel Codice della Strada, l’obbligo di realizzare percorsi ciclabili adiacenti è stato raramente applicato dagli enti proprietari delle strade sin dall’entrata in vigore della legge.

Le principali conseguenze documentate sono:

  • assenza di percorsi ciclabili lungo nuove strade o tratte sottoposte a manutenzione straordinaria dal 1998 in avanti;
  • diffusione della convinzione che la norma sia facilmente eludibile o superabile nella pratica amministrativa;
  • rilevanza giuridica: secondo vari pareri legali, i progetti approvati in contrasto con gli obblighi introdotti dalla 366/98 possono essere considerati illegittimi.

Tra le motivazioni frequentemente addotte a livello locale figura la presunta assenza di spazio per la realizzazione del percorso ciclabile. Tuttavia, la normativa e le interpretazioni ministeriali indicano soluzioni alternative che permettono comunque di adempiere all’obbligo.

Considerazioni finali

La Legge 366/98 ha introdotto un quadro normativo chiaro per lo sviluppo della mobilità ciclistica in Italia, stabilendo obblighi precisi legati alla progettazione e alla manutenzione delle infrastrutture stradali. L’applicazione non uniforme di tali disposizioni ha però limitato gli effetti della legge, lasciando in larga parte inattuata la rete ciclabile prevista dal legislatore.

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